Condizioni generali veicoli nuovi
(Art. 1 – Art. 6) (ai sensi del Codice delle Obbligazioni svizzero (CO))
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito “CGC”) disciplinano in maniera completa, uniforme e vincolante i rapporti giuridici intercorrenti tra il Venditore e il Cliente in relazione all’attività di consulenza, ricerca, selezione, intermediazione e fornitura di veicoli effettuata su richiesta specifica del Cliente. Le CGC si applicano a ogni contratto concluso tra le parti, indipendentemente dalla forma adottata, incluse le conclusioni mediante strumenti elettronici, comunicazioni digitali o conferme a distanza, e si intendono integralmente accettate al momento della sottoscrizione del contratto o della conferma d’ordine. Eventuali condizioni divergenti o integrative proposte dal Cliente non avranno efficacia, se non espressamente accettate per iscritto dal Venditore, restando in ogni caso escluse applicazioni implicite o per comportamento concludente.
Art. 2 – Qualificazione giuridica del rapporto contrattuale
Il rapporto contrattuale tra le parti deve essere qualificato, sotto il profilo giuridico, come una combinazione di contratto di mandato e contratto di compravendita, nell’ambito del quale il Cliente conferisce al Venditore un incarico specifico volto alla ricerca e selezione di un veicolo conforme alle proprie esigenze individuali. Il Venditore svolge tale attività in modo autonomo, avvalendosi della propria organizzazione e competenza professionale, assumendo un ruolo attivo nella ricerca, nella valutazione e nella negoziazione con fornitori terzi, nonché nella gestione delle fasi operative necessarie al perfezionamento dell’operazione. Il Cliente riconosce espressamente che tale configurazione contrattuale implica una prestazione professionale personalizzata e non assimilabile a una semplice vendita di beni standardizzati disponibili sul mercato.
Art. 3 – Natura del servizio e assenza di stock
Il Cliente prende atto e accetta che il Venditore non dispone di un parco veicoli standardizzato destinato alla vendita immediata, ma opera mediante un modello commerciale fondato sulla ricerca, selezione e reperimento di veicoli su richiesta specifica del Cliente. Il veicolo oggetto del contratto viene pertanto individuato e selezionato sulla base delle indicazioni fornite dal Cliente, con conseguente impossibilità di considerarlo quale bene generico o facilmente sostituibile senza rischio economico per il Venditore. Tale circostanza costituisce elemento essenziale del rapporto contrattuale e giustifica la disciplina economica e giuridica prevista dalle presenti CGC.
Art. 4 – Richiesta personalizzata del Cliente
Il Cliente dichiara di aver formulato una richiesta specifica e consapevole, indicando i criteri essenziali del veicolo desiderato, quali, a titolo esemplificativo, marca, modello, fascia di prezzo, chilometraggio, anno di immatricolazione, configurazione tecnica e dotazioni accessorie. Tali elementi costituiscono la base dell’incarico conferito al Venditore e determinano la natura individualizzata della prestazione, orientando l’attività di ricerca e selezione durante l’intero svolgimento del rapporto contrattuale. Il Cliente riconosce che eventuali modifiche successive delle caratteristiche richieste possono incidere sui tempi, sui costi e sull’equilibrio complessivo dell’operazione, rendendo necessario un adeguamento delle condizioni concordate.
Art. 5 – Prestazioni del Venditore e limiti dell’obbligazione
Il Venditore si impegna a svolgere, con la diligenza richiesta dalla natura professionale dell’attività esercitata, tutte le operazioni necessarie alla ricerca e selezione di un veicolo conforme ai criteri indicati dal Cliente, avvalendosi delle proprie competenze e dei canali di approvvigionamento disponibili. Tali attività comprendono, tra l’altro, l’analisi del mercato, il contatto con fornitori, la valutazione delle proposte, la negoziazione delle condizioni di acquisto e la gestione delle fasi operative connesse alla disponibilità del veicolo. L’obbligazione del Venditore è da qualificarsi come obbligazione di mezzi e non di risultato, con conseguente esclusione di qualsiasi garanzia circa il reperimento di un veicolo in tempi determinati o a condizioni specifiche, salvo diverso accordo scritto.
Art. 6 – Prezzo e struttura economica dell’operazione
Il prezzo del veicolo e delle eventuali prestazioni accessorie è determinato nel contratto individuale sottoscritto tra le parti, sulla base delle condizioni di mercato e delle caratteristiche del veicolo selezionato. Il Cliente riconosce che tale prezzo comprende non solo il valore del veicolo, ma anche l’attività di consulenza, ricerca e intermediazione svolta dal Venditore, nonché l’assunzione del rischio economico connesso alla specificità della richiesta e alla gestione dell’operazione. Eventuali variazioni derivanti da fattori esterni, quali condizioni di mercato, disponibilità del veicolo o costi accessori, saranno comunicate al Cliente e gestite secondo i principi di buona fede e correttezza contrattuale.
Art. 7 – Modalità di pagamento e trasferimento della proprietà
Il pagamento del prezzo del veicolo e degli eventuali servizi accessori avviene secondo le modalità indicate nel contratto individuale, generalmente in via anticipata rispetto alla consegna del veicolo oppure mediante strumenti di finanziamento o leasing approvati da istituti terzi. Il Cliente si impegna a rispettare integralmente le tempistiche e le modalità di pagamento concordate, riconoscendo che l’esecuzione dell’operazione da parte del Venditore è strettamente subordinata alla corretta esecuzione delle obbligazioni pecuniarie. Il trasferimento della proprietà del veicolo avverrà esclusivamente a seguito del pagamento integrale del prezzo, ai sensi degli art. 714 e 715 del Codice Civile svizzero, restando fino a tale momento il veicolo nella piena disponibilità giuridica del Venditore.
Art. 8 – Conferma d’ordine e vincolatività dell’impegno
La conferma d’ordine, indipendentemente dalla forma in cui viene espressa, inclusi strumenti elettronici, comunicazioni via e-mail, messaggistica digitale o sistemi di firma elettronica, costituisce manifestazione di volontà vincolante da parte del Cliente. A partire dal momento della conferma, il Cliente è tenuto a rispettare integralmente gli obblighi contrattuali assunti, non potendo revocare unilateralmente l’incarico conferito né rifiutare il perfezionamento dell’operazione, salvo il caso di difformità essenziali rispetto a quanto concordato per iscritto. Il Cliente riconosce che la vincolatività della conferma d’ordine costituisce elemento essenziale del rapporto contrattuale, in quanto consente al Venditore di attivarsi nei confronti di terzi e assumere impegni economici.
Art. 9 – Consegna e termini
I termini di consegna eventualmente indicati nel contratto o nelle comunicazioni tra le parti devono essere considerati come indicativi e non vincolanti, in quanto soggetti a variabili non direttamente controllabili dal Venditore. Il Cliente riconosce che l’esecuzione dell’operazione può essere influenzata da fattori quali disponibilità del veicolo, tempistiche dei fornitori, trasporti, condizioni logistiche e interventi di autorità amministrative. Eventuali ritardi derivanti da tali circostanze non costituiscono inadempimento contrattuale da parte del Venditore, salvo il caso di dolo o colpa grave, e non danno diritto al Cliente di risolvere il contratto o richiedere indennizzi.
Art. 10 – Importazione, collaudo e immatricolazione
Nel caso in cui il veicolo debba essere importato o sottoposto a procedure tecniche o amministrative, il Cliente prende atto che tali operazioni sono soggette a normative specifiche e al coinvolgimento di soggetti terzi, tra cui autorità doganali, uffici della circolazione e organismi di collaudo. Il Venditore si impegna a coordinare tali attività con la diligenza professionale richiesta, ma non può garantire tempistiche certe né essere ritenuto responsabile per eventuali ritardi, sospensioni o impedimenti derivanti da decisioni o inefficienze di terzi. Il Cliente accetta che tali procedure costituiscono parte integrante del processo di acquisto e possono incidere sui tempi complessivi dell’operazione senza che ciò comporti responsabilità del Venditore.
Art. 11 – Stato del veicolo e normale usura
Il Cliente riconosce che il veicolo oggetto del contratto è, salvo diverso accordo scritto, un veicolo usato e che, in quanto tale, può presentare segni di usura compatibili con l’età, il chilometraggio, la categoria e il precedente utilizzo. Tali segni possono includere, a titolo esemplificativo, imperfezioni estetiche, usura di componenti soggetti a consumo e condizioni generali non equivalenti a quelle di un veicolo nuovo. Il Cliente accetta che tali caratteristiche non costituiscono difetti contrattuali e non possono essere invocate come motivo di contestazione o rifiuto del veicolo.
Art. 12 – Informazioni tecniche e dati provenienti da terzi
Le informazioni relative al veicolo, quali chilometraggio, dotazione, storico e caratteristiche tecniche, sono fornite dal Venditore sulla base dei dati disponibili presso fornitori, banche dati, precedenti proprietari o altri soggetti terzi. Il Venditore si impegna a verificare tali informazioni con la diligenza professionale richiesta, ma non può garantire l’assoluta accuratezza delle stesse in assenza di conoscenze dirette o verifiche tecniche approfondite. Il Cliente riconosce pertanto che il Venditore non risponde per eventuali inesattezze non rilevabili con l’ordinaria diligenza, salvo il caso di dolo o colpa grave.
Art. 13 – Garanzia ed esclusioni
Salvo diverso accordo espresso per iscritto nel contratto individuale, il veicolo oggetto della compravendita può essere fornito con esclusione totale o parziale della garanzia per difetti, nei limiti consentiti dall’art. 199 del Codice delle Obbligazioni. Il Cliente riconosce che, trattandosi di veicolo usato e reperito su richiesta specifica, il Venditore non assume una responsabilità generalizzata per eventuali difetti non dichiarati o non conoscibili al momento della conclusione del contratto. Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Venditore nei casi di dolo o occultamento intenzionale di difetti, nonché per le ipotesi in cui la legge non consenta l’esclusione della garanzia.
Art. 14 – Verifica del veicolo e denuncia dei difetti
Il Cliente è tenuto a verificare il veicolo al momento della consegna o comunque entro un termine ragionevole dalla stessa, prestando la normale diligenza richiesta dalle circostanze. Eventuali difetti riconoscibili devono essere comunicati per iscritto al Venditore senza indugio, indicando in modo chiaro la natura della contestazione. In mancanza di tempestiva denuncia, il veicolo si considera accettato ai sensi delle disposizioni del diritto svizzero, restando esclusa la possibilità per il Cliente di far valere successivamente difetti che avrebbero potuto essere rilevati con un controllo diligente.
Art. 15 – Esclusione del diritto di recesso
Il Cliente riconosce che il veicolo oggetto del contratto è selezionato e reperito sulla base di una richiesta specifica e individualizzata, e che la prestazione del Venditore ha natura personalizzata e non standardizzata. In considerazione di tale natura, non è previsto alcun diritto di recesso o ripensamento unilaterale da parte del Cliente, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Il Cliente accetta espressamente che l’impegno assunto con la conferma d’ordine ha carattere definitivo e vincolante, non essendo consentita la risoluzione del contratto per mera volontà o mutamento di interesse.
Art. 16 – Penale per rinuncia o inadempimento del Cliente
Nel caso in cui il Cliente, per cause a lui imputabili, rinunci all’acquisto, rifiuti il veicolo conforme alle caratteristiche concordate, non adempia agli obblighi di pagamento o impedisca in qualsiasi modo il perfezionamento dell’operazione, sarà tenuto a corrispondere al Venditore una penale pari al 20% del prezzo complessivo del veicolo. Tale penale è stabilita quale liquidazione anticipata e forfettaria del danno ai sensi dell’art. 163 del Codice delle Obbligazioni e tiene conto dell’attività di consulenza, della ricerca personalizzata, dell’impegno assunto nei confronti di fornitori terzi e dell’esposizione finanziaria sostenuta dal Venditore. Resta salvo il diritto del Venditore di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno qualora la penale non sia sufficiente a coprire integralmente il pregiudizio subito.
Art. 17 – Spese ulteriori e costi sostenuti
Restano in ogni caso a carico del Cliente tutte le spese già sostenute dal Venditore in esecuzione del contratto, indipendentemente dalla causa che abbia determinato la mancata conclusione dell’operazione. Tali spese possono includere, a titolo esemplificativo, costi di trasporto, importazione, immatricolazione, pratiche amministrative, perizie tecniche, blocco del veicolo presso fornitori e commissioni di terzi. Il Cliente riconosce che tali costi sono dovuti anche qualora eccedano l’importo della penale prevista, in quanto direttamente collegati all’attività svolta dal Venditore su incarico del Cliente.
Art. 18 – Leasing e finanziamento
Qualora l’acquisto del veicolo sia subordinato all’ottenimento di un finanziamento o di un contratto di leasing, il Cliente prende atto che l’approvazione della pratica dipende esclusivamente dall’istituto finanziario competente. Il Cliente si impegna a fornire tempestivamente tutta la documentazione richiesta e a collaborare attivamente per la corretta gestione della pratica, garantendo la veridicità e completezza delle informazioni fornite. Il mancato ottenimento del finanziamento o del leasing non libera automaticamente il Cliente dagli obblighi contrattuali, salvo che sia stato espressamente previsto per iscritto che il contratto sia condizionato a tale approvazione.
Art. 19 – Permuta del veicolo del Cliente
Qualora l’operazione preveda il ritiro in permuta di un veicolo di proprietà del Cliente, quest’ultimo dichiara e garantisce che tutte le informazioni fornite in merito al veicolo sono complete, veritiere e corrispondenti allo stato reale dello stesso. La valutazione iniziale effettuata dal Venditore ha carattere indicativo e potrà essere confermata o modificata a seguito di verifica tecnica, documentale e visiva del veicolo. Qualora emergano difformità rilevanti rispetto a quanto dichiarato dal Cliente, il Venditore avrà diritto di rivedere la valutazione, rifiutare la permuta o richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, restando impregiudicati gli ulteriori diritti previsti dal contratto.
Art. 20 – Veicolo con leasing o debiti residui
Nel caso in cui il veicolo dato in permuta sia gravato da leasing, finanziamenti o altri vincoli, il Cliente resta integralmente responsabile dell’estinzione dei relativi debiti, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente ogni informazione relativa a tali vincoli e a collaborare attivamente per la loro regolarizzazione. Qualora il valore del veicolo non sia sufficiente a coprire il debito residuo, la differenza resterà a carico esclusivo del Cliente, il quale dovrà provvedere al relativo saldo secondo le modalità concordate.
Art. 21 – Rifiuto del veicolo conforme
Il Cliente non potrà rifiutare la consegna del veicolo qualora lo stesso risulti sostanzialmente conforme alle caratteristiche concordate per iscritto. Non costituiscono motivo legittimo di rifiuto eventuali differenze non essenziali, variazioni marginali, elementi non qualificati come determinanti o normali caratteristiche di un veicolo usato. Il rifiuto ingiustificato del veicolo sarà considerato inadempimento contrattuale e comporterà l’applicazione delle disposizioni previste in materia di penale e risarcimento del danno.
Art. 22 – Obblighi di collaborazione del Cliente
Il Cliente si impegna a collaborare attivamente con il Venditore per la corretta esecuzione del contratto, fornendo tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione necessarie. Tale obbligo include, a titolo esemplificativo, la trasmissione di documenti per il pagamento, il finanziamento, l’immatricolazione e la consegna del veicolo. Eventuali ritardi, omissioni o comportamenti che ostacolino l’esecuzione dell’operazione saranno imputabili al Cliente e potranno comportare conseguenze contrattuali a suo carico.
Art. 23 – Deposito, custodia e mancato ritiro del veicolo
Qualora il Cliente non provveda al ritiro del veicolo o non consenta la consegna nei termini concordati, il Venditore avrà diritto di addebitare i costi relativi alla custodia, al deposito e alla gestione del veicolo. Il Venditore potrà adottare tutte le misure necessarie per la conservazione del veicolo, senza assumere responsabilità per eventuali danni derivanti da circostanze non imputabili alla propria condotta. Il Cliente accetta che il rischio relativo al veicolo potrà essere trasferito nei limiti consentiti dalla legge a partire dal momento in cui la consegna sia stata validamente offerta.
Art. 24 – Limitazione di responsabilità del Venditore
Il Venditore risponde esclusivamente per danni derivanti da dolo o colpa grave, nei limiti previsti dall’art. 100 del Codice delle Obbligazioni. È espressamente esclusa ogni responsabilità per danni indiretti, perdita di profitto, mancato utilizzo del veicolo, ritardi imputabili a terzi o altre conseguenze economiche non direttamente riconducibili a un comportamento imputabile al Venditore. Il Cliente riconosce e accetta tale limitazione quale elemento essenziale dell’equilibrio contrattuale tra le parti.
Art. 25 – Comunicazioni e validità dei mezzi elettronici
Le parti riconoscono espressamente che le comunicazioni effettuate mediante strumenti elettronici, quali e-mail, sistemi di firma digitale, piattaforme online e applicazioni di messaggistica istantanea, costituiscono mezzi validi ed efficaci ai fini della gestione del rapporto contrattuale. Tali comunicazioni potranno essere utilizzate quale prova dell’esistenza del contratto, delle istruzioni impartite, delle conferme d’ordine e dello stato di avanzamento dell’operazione, purché il contenuto sia riconducibile in modo attendibile alla parte che lo ha trasmesso. Il Cliente accetta l’utilizzo di tali strumenti quale modalità ordinaria di comunicazione, rinunciando a contestarne la validità per il solo fatto della loro natura digitale.
Art. 26 – Protezione dei dati personali
Il Cliente autorizza il trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria all’esecuzione del contratto, inclusa la gestione delle attività di consulenza, ricerca, finanziamento, immatricolazione, assicurazione e consegna del veicolo. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi coinvolti nell’operazione, quali fornitori, istituti finanziari, assicurazioni, autorità amministrative e partner operativi, esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione del rapporto contrattuale. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, garantendo adeguati livelli di sicurezza e riservatezza.
Art. 27 – Clausola di salvaguardia
Qualora una o più disposizioni delle presenti CGC risultassero invalide, inefficaci o non applicabili, ciò non pregiudicherà la validità e l’efficacia delle restanti clausole, che continueranno a produrre i propri effetti. Le parti si impegnano a sostituire eventuali disposizioni invalide con clausole valide che rispecchino, per quanto possibile, la volontà originaria e l’equilibrio economico e giuridico del contratto. La presente clausola è finalizzata a garantire la continuità e la stabilità del rapporto contrattuale.
Art. 28 – Legge applicabile e foro competente
Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero, con esclusione di eventuali norme di conflitto che possano rinviare ad altri ordinamenti. Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del rapporto contrattuale sarà competente in via esclusiva il foro del domicilio o della sede del Venditore, salvo disposizioni imperative di legge applicabili. Il Cliente dichiara di accettare espressamente tale foro quale elemento essenziale del presente accordo.
Art. 29 – Dichiarazione finale e accettazione integrale
Il Cliente dichiara di aver letto attentamente le presenti Condizioni Generali di Contratto, di averne compreso il contenuto e di accettarle integralmente senza riserve. In particolare, il Cliente riconosce la natura personalizzata del servizio, l’assenza di diritto di recesso, la vincolatività della conferma d’ordine e le conseguenze economiche derivanti da un eventuale inadempimento o rinuncia. La sottoscrizione del contratto o la conferma d’ordine costituiscono accettazione piena e consapevole di tutte le disposizioni contenute nelle presenti CGC.
