Condizioni generali veicoli nuovi

1. Consegna dell’autoveicolo e pagamento del prezzo

  1. Il venditore è tenuto a consegnare l’autoveicolo all’acquirente; l’acquirente è contestualmente tenuto a consegnare al venditore la vettura oggetto di permuta e a corrispondere il prezzo d’acquisto. La vettura oggetto di permuta consegnata è accreditata con il prezzo di permuta sul prezzo di acquisto.

  2. Il venditore, d’intesa con l’acquirente deciderà data, luogo e modalità di consegna dell’autoveicolo, della vettura oggetto di permuta e del tipo di pagamento del prezzo d’acquisto.

  3. Egli non è tenuto a consegnare all’acquirente l’autoveicolo antecedentemente alla consegna della vettura oggetto di permuta e al pagamento integrale del prezzo d’acquisto.

  4. ln caso di modifiche dell’IVA o di altre tasse e imposte, disposte legalmente, dovrà essere apportata una conseguente modifica del prezzo d’acquisto.

  5. Nel caso in cui fra la stipulazione del presente contratto e il momento in cui l’autoveicolo è pronto per la consegna presso il venditore trascorrano più di tre mesi e in tale lasso di tempo subentri una modifica del prezzo netto di listino (prezzo di catalogo detratto dei premi in tutta la Svizzera), il venditore è autorizzato e tenuto a modificare il prezzo d’acquisto proporzionalmente all’aumento o alla riduzione del prezzo netto di listino in quel determinato lasso di tempo.

  6. ln caso di modifiche del prezzo netto di listino connesse a modifiche dell’equipaggiamento, cambiamenti di modello o modifiche dell’IVA o di altre tasse e imposte, disposte legalmente, tale modifica del prezzo d’acquisto dovrà essere apportata in ogni caso.

2. Caratteristiche dell’autoveicolo

  1. L’autoveicolo è descritto nel contratto di compra-vendita. Sono fatte salve modifiche non rilevanti rispetto a quanto descritto nel contratto di compra-vendita e accettabili riguardanti la forma, la tonalità di colore o l’entità di consegna dell’autoveicolo. L’acquirente non e tuttavia obbligato a fornire una versione modificata.

  2. I valori misurati e i dati riportati nei prospetti e nelle distinte o altrove rappresentano valori puramente approssimativi.

  3. Le specifiche energetiche corrispondono all’omologazione per il modello del veicolo al momento dell’offerta o del contratto d’acquisto, riscosso nell’operazione di prova legale. Per motivi tecnici o in seguito alla configurazione individuale le indicazioni del veicolo possono divergere da quest’ultime. Secondo il tipo di conduzione, si verificano nella pratica dei valori di consumo divergenti.

  4. Le indicazioni riguardanti la classe di efficienza energetica corrispondono alla classificazione al momento dell’offerta e del contratto d’acquisto. A causa di modifiche legali annuali, il veicolo può ricevere una classe di efficienza diversa al momento della consegna (con valori invariati).

  5. La vettura oggetto di permuta è descritta nel contratto di compravendita. Il venditore assicura che non sussiste nessun diritto o riserva di proprietà da parte di terzi. L’acquirente deve rilevare danni, conversioni, ritocchi ecc.

3. Riserva di proprietà

  1. Fino al pagamento del prezzo di acquisto più eventuali interessi di mora, il veicolo e gli accessori rimangono di proprietà del venditore e le relative disposizioni sono proibite (come vendita, pegno, cessione). Il venditore ha la facoltà di far iscrivere una riserva di proprietà.

4. Rivendita

  1. L’acquirente s’impegna a non rivendere l’autoveicolo con la denominazione «autoveicolo nuovo» o con riferimenti analoghi.

5. Responsabilità per vizi della cosa

  1. La garanzia legale è completamente esclusa nella misura consentita dalla legge. In materia dei vizi della cosa, si applica esclusivamente la garanzia secondo le condizioni di garanzia fornite. Qualora l’acquirente faccia valere la garanzia nei confronti del venditore, si applicano le disposizioni seguenti.

  2. L’acquirente ha diritto all’eliminazione dei difetti da parte del venditore, ai sensi delle disposizioni seguenti: Riparazione o sostituzione di parti difettose e eliminazione di altri danni a carico dell’autoveicolo. nella misura in cui questi siano stati causati direttamente dalle parti difettose. Le parti qui sostituite sono di proprietà del venditore.

  3. L’acquirente deve notificare immediatamente al venditore eventuali difetti o farli determinare. Su richiesta del venditore, egli è tenuto a consegnargli l’autoveicolo per la rettifica.

  4. Qualsiasi obbligo di garanzia decade se l’autoveicolo è stato utilizzato, curato o trattato in maniera inappropriata, sottoposto a sollecitazioni eccessive, modificato o trasformato arbitrariamente (per es. ritocco), oppure (2.) non siano state osservate le specifiche istruzioni d’uso, o (3.) non siano state eseguite senza motivo delle misure di assistenza tecnica del produttore direttamente dopo la comunicazione.

  5. L’usura naturale è esclusa dalla garanzia.

  6. Il venditore, in luogo della riparazione, ha la facoltà di consegnare entro un termine appropriato un altro autoveicolo conforme alle disposizioni contrattuali.

  7. Se non è possibile eliminare un difetto rilevante, nonostante ripetuti interventi di riparazione, può richiedere una riduzione del prezzo d’acquisto o un’azione redibitoria. Non sussiste un diritto dell’acquirente a una consegna sostitutiva. Per l’azione redibitoria si applica la seguente indennità di utilizzo:___centesimi/km (in caso di mancata indicazione: prezzo di listino / 2000 = centesimi per ogni km percorso); si devono corrispondere gli interessi sul prezzo d’acquisto eventualmente già versato (tasso d’interesse: 1% in più rispetto al LIBOR a 12 mesi in CHF, ma almeno 0%). Lavori di ristrutturazione, costruzione e ampliamento e relativi montaggi e smontaggi effettuati non vengono sostituiti.

  8. La rettifica non estende il periodo di garanzia generale per il veicolo.

6. Mora

  1. In caso di mora del venditore, l’acquirente potrà far valere le penalità di mora previste dalla legge soltanto dopo aver inviato un sollecito scritto al venditore, fissandogli per iscritto un termine suppletivo di 30 giorni e dopo che tale termine sarà decorso infruttuosamente. 

  2. In caso di mora involontaria da parte del venditore (ad esempio a causa di ritardi nella consegna da parte del produttore o dell’importatore, scioperi), i reclami da parte dell’acquirente sono in ogni caso esclusi.

  3. Mora dell’acquirente In caso di mora dell’acquirente o dilazione dei suoi obblighi di prestazione, egli dovrà pagare al venditore un interesse di mora pari all’1% in più rispetto al tasso di riferimento attuale.

  4. Inoltre il venditore può, in mancata consegna della vettura oggetto di permuta o mora o dell’intero prezzo d’acquisto, (1.) sollecitare l’acquirente per iscritto, (2.) fissargli un termine suppletivo di 30 giorni e (3.) al decorrere di questo termine suppletivo o (a.) persistere per iscritto sull’adempimento del contratto e richiedere all’acquirente e il risarcimento dei danni conseguenti alla mora; (b.) o rinunciare al conferimento da parte dell’acquirente e richiedere a quest’ultimo un risarcimento dei danni per mancato adempimento; in tale eventualità il venditore può sempre richiedere all’acquirente a titolo di risarcimento dei danni, oltre al valore della prestazione non eseguita, il 20% del prezzo d’acquisto dell’autoveicolo, oppure (c.) recedere dal contratto, in qual caso il venditore può richiedere all’acquirente il risarcimento del danno derivante dalla caducità del contratto.

  5. Se il venditore esercita il suo diritto di recesso dopo che l’autoveicolo è già stato messo in circolazione, il venditore può richiedere, a titolo di risarcimento dei danni, il 20% del prezzo d’acquisto, oltre all’1% del prezzo d’acquisto per ogni mese trascorso a partire dalla data di consegna dell’autoveicolo, nonché ct. 20/km dalla data di consegna, salvo che l’acquirente non dimostri che il danno del venditore sia notevolmente inferiore o che il venditore non dimostri che il suo danno sia notevolmente superiore.

7. Sopportazione del rischio

  1. Il venditore o l’acquirente sopporta il rischio di perdita, perimento e svalutazione dell’autoveicolo o della vettura oggetto di permuta fino alla consegna di quest’ultima.

  2. Se l’acquirente o il venditore è in mora nella presa in consegna dell’autoveicolo o vettura oggetto di permuta e l’acquirente o il venditore gli ha fissato per iscritto un termine suppletivo adeguato, il rischio dopo la scadenza del termine è trasferito.

  3. Se l’acquirente è in mora, il termine suppletivo ammonta a minimo 30 giorni.

8. Protezione dei dati

  1. I dati personali vengono utilizzati ed elaborati ai fini dell’esecuzione del contratto, dell’assistenza clienti, delle richiamate misure tecniche, dell’informazione alla clientela e dei sondaggi, inclusa la pubblicità in formato cartaceo ed elettronico (ad es. via e-mail) o telefonico da parte del venditore, del produttore e/o di partner/prestatori di servizi autorizzati.

  2. I dati saranno elaborati esclusivamente in conformità con le norme in materia di protezione dei dati vigenti; ulteriori informazioni possono essere trovate alla pagina “privacy policy” del sito www.ekkecars.ch.

  3. Nel caso in cui l’acquirente non acconsenta alla ricezione di pubblicità (ad es. e-mail, SMS, telefono) come riportato al punto 8.1, ciò dovrà essere contrassegnato con una crocetta sul contratto d’acquisto. Il consenso può anche essere revocato in un secondo momento.

  4. Le informazioni di contatto per la revoca e altre disposizioni sulla protezione dei dati, che si applicano al presente contratto, sono disponibili presso il venditore o sul suo sito web.

9. Riserva di approvazione

  1. Il presente contratto diventa vincolante unicamente con l’approvazione da parte del comitato direttivo del venditore. Un risarcimento per il rifiuto del consenso non sussiste.

  2. Il consenso sarà considerato come dato se non viene indicato per iscritto entro 5 giorni (timbro postale) che il consenso è stato rifiutato.

10. Diritto di Recesso e Rimborso

  1. L’Acquirente Consumatore ha diritto di recedere dal Contratto “a distanza” senza alcuna penalità e senza onere di specificarne il motivo entro 14 giorni dalla Data di Stipula del Contratto, a condizione che il veicolo non abbia percorso più di 300 km dalla consegna e non presenti danni o deterioramenti legati all’utilizzo il cui valore ecceda il 5% del Prezzo. Tutti i costi vivi sostenuti per le procedura di consulenza, il trasporto in sede o a domicilio, la preparazione per la consegna e tutti gli altri costi annessi saranno comunque a carico dell’acquirente e addebitati con regolare fattura.

  2. Per esercitare il diritto di recesso, l’Acquirente Consumatore dovrà trasmettere al Venditore una dichiarazione esplicita (tramite raccomandata A/R alla sede legale sita in Via Cadepiano – Centro Pianscari, 6916 Grancia Lugano – Ticino. Il recesso si intenderà correttamente esercitato solo in caso di invio della comunicazione di cui sopra prima dello scadere del termine di 14 giorni decorrenti dalla Data di Stipula del Contratto del veicolo. Nel caso in cui l’acquirente abbia concluso un contratto di finanziamento con una parte terza per finanziare l’acquisto di un veicolo, non sarà più tenuto alla rispettiva dichiarazione d’intenti.

  3. L’efficacia del recesso è comunque subordinata: (1.) alla restituzione da parte dell’Acquirente Consumatore al Venditore del veicolo funzionante ed in condizioni tali da non pregiudicarne l’uso da effettuarsi entro 14 giorni dalla data di comunicazione del recesso medesimo; (2.) alla verifica che il veicolo – in conseguenza di danni parziali e/o di deterioramenti legati all’utilizzo (es. percorrenze superiori alle soglie di chilometraggio più avanti indicate) – non abbia subito una diminuzione di valore superiore al 5% del Prezzo; (3.) alla sottoscrizione di un atto di retrovendita del recedente verso il Venditore, qualora siano già state effettuate le formalità presso l’ufficio della Circolazione della titolarità del veicolo a nome dell’Acquirente (solo se impossibile annullare atto di vendita).

  4. In caso di efficacia del recesso l’Acquirente Consumatore avrà diritto al rimborso del prezzo del veicolo. Il rimborso conseguente all’esercizio del diritto di recesso, al netto di quanto dovuto al Venditore per il deprezzamento eventualmente subito e come sopra determinato, avverrà tramite bonifico bancario entro 14 giorni dal momento della presa di effetti del recesso. I costi dei servizi obbligatori per le formalità di legge da eseguirsi presso l’ufficio della Circolazione, inclusi i relativi oneri e tasse, saranno rimborsati solo se dette formalità non siano già state effettuate. Il rimborso non comprende altresì il costo dei Servizi Aggiuntivi già resi ed addebitati al Cliente quali, per esempio, i costi per servizi di consegna personalizzati.

  5. Il Venditore può rifiutare il rimborso sino a quando non gli sia stato restituito il Veicolo.

  6. La restituzione del veicolo dovrà avvenire a cura e spese dell’Acquirente presso una Filiale del Venditore e si intenderà correttamente avvenuta solo quando l’Acquirente avrà restituito tutti i documenti e gli accessori di pertinenza del veicolo. Le spese di restituzione del veicolo a seguito di recesso saranno interamente a carico dell’Acquirente Consumatore.

  7. L’Acquirente Consumatore sarà responsabile per qualsiasi diminuzione del valore del veicolo risultante dall’utilizzo dello stesso: fino alla riconsegna del veicolo a seguito di recesso l’Acquirente Consumatore, sarà, infatti, soggetto agli obblighi di custodia del comodatario. La stima del valore del veicolo si intende comunque accettata dall’Acquirente Consumatore al momento della consegna del veicolo e della sottoscrizione della relativa documentazione. In particolare, nel caso di utilizzo del veicolo da parte dell’Acquirente Consumatore per chilometraggi superiori a 300 km, l’Acquirente sarà tenuto a versare al Venditore una somma a titolo di risarcimento per la diminuzione di valore dello stesso. Inoltre, nel caso in cui al momento della riconsegna il veicolo presenti dei danni non indicati nella Scheda di Consegna sottoscritta dall’Acquirente al momento della Consegna, sarà tenuto a versare al Venditore una somma calcolata confrontando le condizioni del veicolo al momento della consegna iniziale e quelle al momento della restituzione.

11. Diritto applicabile e foro competente

  1. Il contratto è soggetto al diritto svizzero materiale, ad esclusione del diritto di compravendita di Vienna.

  2. Il foro competente per tutte le controversie è la sede del venditore; nel contratto concluso con un consumatore si applica la regolamentazione del foro competente prevista dalla legge per esso.

 

Condizioni generali veicoli usati

1. Consegna dell’autoveicolo e pagamento del prezzo

  1. Il venditore è tenuto a consegnare l’autoveicolo all’acquirente; l’acquirente è contestualmente tenuto a consegnare al venditore la vettura oggetto di permuta e a corrispondere il prezzo d’acquisto. La vettura oggetto di permuta consegnata è accreditata con il prezzo di permuta sul prezzo di acquisto.
  2. Il venditore, d’intesa con l’acquirente deciderà data, luogo e modalità di consegna dell’autoveicolo, della vettura oggetto di permuta e del tipo di pagamento del prezzo d’acquisto.
  3. Egli non è tenuto a consegnare all’acquirente l’autoveicolo antecedentemente alla consegna della vettura oggetto di permuta e al pagamento integrale del prezzo d’acquisto.
  4. ln caso di modifiche dell’IVA o di altre tasse e imposte, disposte legalmente, dovrà essere apportata una conseguente modifica del prezzo d’acquisto.

2. Caratteristiche dell’autoveicolo

  1. L’autoveicolo è descritto nel contratto di compra-vendita.

  2. I valori misurati e i dati riportati nei prospetti e nelle distinte o altrove rappresentano valori puramente approssimativi.

  3. La vettura oggetto di permuta è descritta nel contratto di compravendita. Il venditore assicura che non sussiste nessun diritto o riserva di proprietà da parte di terzi. L’acquirente deve rilevare danni, conversioni, ritocchi ecc.

3. Riserva di proprietà

  1. Fino al pagamento del prezzo di acquisto più eventuali interessi di mora, il veicolo e gli accessori rimangono di proprietà del venditore e le relative disposizioni sono proibite (come vendita, pegno, cessione). Il venditore ha la facoltà di far iscrivere una riserva di proprietà.

4. Responsabilità per vizi della cosa

  1. La garanzia legale è completamente esclusa nella misura consentita dalla legge.

  2. Se il veicolo ha ancora una garanzia di fabbrica in corso, il venditore renderà i servizi dovuti.

  3. Se il veicolo è coperto da un’assicurazione speciale di garanzia, questa prende il posto della garanzia per i vizi della cosa conformemente al par. 4.1 e la sostituisce. Qualora l’acquirente faccia valere la garanzia nei confronti del venditore, si applicano i par. 4.3.1 – 4.3.8.

    4.3.1 L’acquirente ha diritto all’eliminazione dei difetti da parte del venditore, ai sensi delle disposizioni seguenti: a) riparazione o sostituzione di parti difettose e eliminazione di altri danni a carico dell’autoveicolo. nella misura in cui questi siano stati causati direttamente dalle parti difettose. Qui le parti sostituite sono di proprietà del venditore.

    4.3.2 L’acquirente deve notificare o immediatamente al venditore eventuali difetti o farli determinare.

    4.3.3 Su richiesta del venditore, egli è tenuto a consegnargli l’autoveicolo per la rettifica.

    4.3.4 Qualsiasi obbligo di garanzia decade se (1.) l’autoveicolo è stato utilizzato, curato o trattato in maniera inappropriata, sottoposto a sollecitazioni eccessive, modificato o trasformato arbitrariamente (per es. ritocco), oppure (2.) non siano state osservate le specifiche istruzioni d’uso, o (3.) non siano state eseguite senza motivo delle misure di assistenza tecnica del produttore direttamente dopo la comunicazione.

    4.3.5 L’usura naturale è esclusa dalla garanzia.

    4.3.6 Se non è possibile eliminare un difetto rilevante, nonostante ripetuti interventi di riparazione, può richiedere una riduzione del prezzo d’acquisto o un’azione redibitoria. Non sussiste un diritto dell’acquirente a una consegna sostitutiva. Per l’azione redibitoria si applica la seguente indennità di utilizzo:___centesimi/km (in caso di mancata indicazione: prezzo di listino / 2000 = centesimi/km); si devono corrispondere gli interessi sul prezzo d’acquisto eventualmente già versato (tasso d’interesse: 1% in più rispetto al LIBOR a 12 mesi in CHF, ma almeno 0%). Lavori di ristrutturazione, costruzione e ampliamento e relativi montaggi e smontaggi effettuati non vengono sostituiti.

    4.3.7 La rettifica non estende il periodo di garanzia generale per il veicolo.

    4.3.8 La richiesta di garanzia passa a un acquirente del veicolo fino alla scadenza, nella misura in cui è cedibile.

  4. Qualsiasi responsabilità per danni diretti e indiretti è esclusa nella misura consentita dalla legge.

5. Ritardo

  1. In caso di mora del venditore, l’acquirente potrà far valere le penalità di mora previste dalla legge soltanto dopo aver inviato un sollecito scritto al venditore, fissandogli per iscritto un termine suppletivo di 30 giorni e dopo che tale termine sarà decorso infruttuosamente.

  2. In caso di mora involontaria da parte del venditore (ad esempio a causa di ritardi nella consegna da parte del produttore o dell’importatore, scioperi), i reclami da parte dell’acquirente sono in ogni caso esclusi. In caso di mora dell’acquirente o dilazione dei suoi obblighi di prestazione, egli dovrà pagare al venditore un interesse di mora pari all’1% in più rispetto al LIBOR a 12 mesi in CHF, ma almeno 0%.

  3. Inoltre il venditore può, in mancata consegna della vettura oggetto di permuta o mora o dell’intero prezzo d’acquisto, (1.) sollecitare l’acquirente per iscritto, (2.) fissargli un termine suppletivo di 30 giorni e (3.) al decorrere di questo termine suppletivo o (a.) persistere per iscritto sull’adempimento del contratto e richiedere all’acquirente e il risarcimento dei danni conseguenti alla mora; (b.) o rinunciare al conferimento da parte dell’acquirente e richiedere a quest’ultimo un risarcimento dei danni per mancato adempimento; in tale eventualità il venditore e può sempre richiedere all’acquirente a titolo di risarcimento dei danni, oltre al valore della prestazione non eseguita, il 15% del prezzo d’acquisto dell’autoveicolo, oppure (c.) recedere dal contratto, in qual caso il venditore può richiedere all’acquirente il risarcimento del danno derivante dalla caducità del contratto.

  4. Se il venditore esercita il suo diritto di recesso dopo che l’autoveicolo è già stato messo in circolazione, il venditore può richiedere, a titolo di risarcimento dei danni, il 20% del prezzo d’acquisto, oltre all’1% del prezzo d’acquisto per ogni mese trascorso a partire dalla data di consegna dell’autoveicolo, nonché ct. 20/km dalla data di consegna, salvo che l’acquirente non dimostri che il danno del venditore sia notevolmente inferiore o che il venditore non dimostri che il suo danno sia notevolmente superiore.

6. Sopportazione del rischio

  1. Il venditore o l’acquirente sopporta il rischio di perdita, perimento e svalutazione dell’autoveicolo o della vettura oggetto di permuta fino alla consegna di quest’ultima.

  2. Se l’acquirente o l’acquirente è in mora nella presa in consegna dell’autoveicolo o vettura oggetto di permuta e l’acquirente o il venditore gli ha fissato per iscritto un termine suppletivo adeguato, il rischio dopo la scadenza del termine è trasferito.

  3. Se l’acquirente è in mora, il termine suppletivo ammonta a minimo 30 giorni.

7. Protezione dei dati

  1. I dati personali vengono utilizzati ed elaborati ai fini dell’esecuzione del contratto, dell’assistenza clienti, delle richiamate misure tecniche, dell’informazione alla clientela e dei sondaggi, inclusa la pubblicità in formato cartaceo ed elettronico (ad es. via e-mail) o telefonico da parte del venditore, del produttore e/o di partner/prestatori di servizi autorizzati.

  2. I dati saranno elaborati esclusivamente in conformità con le norme in materia di protezione dei dati vigenti; ulteriori informazioni possono essere trovate alla pagina “privacy policy” del sito www.ekkecars.ch.

  3. Nel caso in cui l’acquirente non acconsenta alla ricezione di pubblicità (ad es. e-mail, SMS, telefono) come riportato al punto 7.1, ciò dovrà essere contrassegnato con una crocetta sul contratto d’acquisto. Il consenso può anche essere revocato in un secondo momento.

  4. Le informazioni di contatto per la revoca e altre disposizioni sulla protezione dei dati, che si applicano al presente contratto, sono disponibili presso il venditore o sul suo sito web.

8. Riserva di approvazione

  1. Il presente contratto diventa vincolante unicamente con l’approvazione da parte del comitato direttivo del venditore. Un risarcimento per il rifiuto del consenso non sussiste.

  2. Il consenso sarà considerato come dato se non viene indicato per iscritto entro 5 giorni (timbro postale) che il consenso è stato rifiutato.

9. Diritto di Recesso e Rimborso

  1. L’Acquirente Consumatore ha diritto di recedere dal Contratto “a distanza” senza alcuna penalità e senza onere di specificarne il motivo entro 14 giorni dalla Data di Stipula del Contratto, a condizione che il veicolo non abbia percorso più di 300 km dalla consegna e non presenti danni o deterioramenti legati all’utilizzo il cui valore ecceda il 5% del Prezzo. Tutti i costi vivi sostenuti per le procedura di consulenza, il trasporto in sede o a domicilio, la preparazione per la consegna e tutti gli altri costi annessi saranno comunque a carico dell’acquirente e addebitati con regolare fattura.
  2. Per esercitare il diritto di recesso, l’Acquirente Consumatore dovrà trasmettere al Venditore una dichiarazione esplicita (tramite raccomandata A/R alla sede legale sita in Via Cadepiano – Centro Pianscari, 6916 Grancia Lugano – Ticino. Il recesso si intenderà correttamente esercitato solo in caso di invio della comunicazione di cui sopra prima dello scadere del termine di 14 giorni decorrenti dalla Data di Stipula del Contratto del veicolo. Nel caso in cui l’acquirente abbia concluso un contratto di finanziamento con una parte terza per finanziare l’acquisto di un veicolo, non sarà più tenuto alla rispettiva dichiarazione d’intenti.
  3. L’efficacia del recesso è comunque subordinata: (1.) alla restituzione da parte dell’Acquirente Consumatore al Venditore del veicolo funzionante ed in condizioni tali da non pregiudicarne l’uso da effettuarsi entro 14 giorni dalla data di comunicazione del recesso medesimo; (2.) alla verifica che il veicolo – in conseguenza di danni parziali e/o di deterioramenti legati all’utilizzo (es. percorrenze superiori alle soglie di chilometraggio più avanti indicate) – non abbia subito una diminuzione di valore superiore al 5% del Prezzo; (3.) alla sottoscrizione di un atto di retrovendita del recedente verso il Venditore, qualora siano già state effettuate le formalità presso l’ufficio della Circolazione della titolarità del veicolo a nome dell’Acquirente (solo se impossibile annullare atto di vendita).
  4. In caso di efficacia del recesso l’Acquirente Consumatore avrà diritto al rimborso del prezzo del veicolo. Il rimborso conseguente all’esercizio del diritto di recesso, al netto di quanto dovuto al Venditore per il deprezzamento eventualmente subito e come sopra determinato, avverrà tramite bonifico bancario entro 14 giorni dal momento della presa di effetti del recesso. I costi dei servizi obbligatori per le formalità di legge da eseguirsi presso l’ufficio della Circolazione, inclusi i relativi oneri e tasse, saranno rimborsati solo se dette formalità non siano già state effettuate. Il rimborso non comprende altresì il costo dei Servizi Aggiuntivi già resi ed addebitati al Cliente quali, per esempio, i costi per servizi di consegna personalizzati.
  5. Il Venditore può rifiutare il rimborso sino a quando non gli sia stato restituito il Veicolo.
  6. La restituzione del veicolo dovrà avvenire a cura e spese dell’Acquirente presso una Filiale del Venditore e si intenderà correttamente avvenuta solo quando l’Acquirente avrà restituito tutti i documenti e gli accessori di pertinenza del veicolo. Le spese di restituzione del veicolo a seguito di recesso saranno interamente a carico dell’Acquirente Consumatore.
  7. L’Acquirente Consumatore sarà responsabile per qualsiasi diminuzione del valore del veicolo risultante dall’utilizzo dello stesso: fino alla riconsegna del veicolo a seguito di recesso l’Acquirente Consumatore, sarà, infatti, soggetto agli obblighi di custodia del comodatario. La stima del valore del veicolo si intende comunque accettata dall’Acquirente Consumatore al momento della consegna del veicolo e della sottoscrizione della relativa documentazione. In particolare, nel caso di utilizzo del veicolo da parte dell’Acquirente Consumatore per chilometraggi superiori a 300 km, l’Acquirente sarà tenuto a versare al Venditore una somma a titolo di risarcimento per la diminuzione di valore dello stesso. Inoltre, nel caso in cui al momento della riconsegna il veicolo presenti dei danni non indicati nella Scheda di Consegna sottoscritta dall’Acquirente al momento della Consegna, sarà tenuto a versare al Venditore una somma calcolata confrontando le condizioni del veicolo al momento della consegna iniziale e quelle al momento della restituzione.

10. Diritto applicabile e foro competente

  1. Il contratto è soggetto al diritto svizzero materiale, ad esclusione del diritto di compravendita di Vienna.

  2. Il foro competente per tutte le controversie è la sede del venditore; nel contratto concluso con un consumatore si applica la regolamentazione del foro competente prevista dalla legge per esso.